Whistleblowing
Il canale di segnalazione whistleblowing consente di effettuare segnalazioni aventi ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti o irregolarità, commessi dal personale o da rappresentanti dell’organizzazione, che possano recare un danno, anche solo di immagine, all’organizzazione stessa, nonché a terzi.
IFIR si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti, promuovendo una cultura organizzativa di fiducia, trasparenza e responsabilità, che aiuta a prevenire i reati, le possibili frodi, gli illeciti o qualsiasi condotta irregolare che possa costituire violazione delle norme. Ciò al fine di prevenire rischi correlati a qualsiasi atto o fatto pregiudizievole per la Società stessa, i dipendenti, i clienti, i soci, i fornitori e comunque per qualsiasi ulteriore portatore di interessi e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
Seguendo poche semplici regole tutti i dipendenti e i collaboratori, i liberi professionisti, i consulenti e i fornitori, i volontari e i tirocinanti che prestano la propria attività presso la Società, nonché gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società possono inviare la segnalazione whistleblowing.
IFIR assicura la massima riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e di tutti i soggetti terzi coinvolti anche al fine di tutelarli da eventuali condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione, così come previsto dalla normativa applicabile.
La segnalazione può essere trasmessa tramite la piattaforma adottata da IFIR, accedendo al seguente link ed utilizzando le seguenti credenziali
Avvia una Segnalazione inserendo queste credenziali:
Utente: IFIRS
Password: IFTPRS2()E
FAQ
Chi può inviare una segnalazione whistleblowing?
I soggetti abilitati a effettuare le segnalazioni sono i seguenti:
- tutti i dipendenti della Società. Sono dipendenti coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera h-novies, del Testo Unico Bancario;
- i liberi professionisti, i consulenti e i fornitori, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società.
Quali tipi di segnalazioni posso inviare mediante il sistema whistleblowing?
Si premette che, essendo molto ampio l’ambito delle violazioni eventualmente correlate alla normativa a presidio dell’operatività svolta dalla Società, non è possibile elencare in via sistematica ed esaustiva le fattispecie potenzialmente oggetto di segnalazione.
Sono considerate rilevanti le violazioni delle norme disciplinanti l’attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB); del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio; del Regolamento europeo n. 596/2014, in materia di market abuse e delle correlate norme attuative e regolamentari; della normativa di Vigilanza complessivamente intesa, essenzialmente disponibile sui siti internet di Banca d’Italia, della Consob, del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell’Unità di Informazione Finanziaria; delle norme che prevedono i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001. Sono considerati altresì rilevanti quegli atti o comportamenti posti in essere in violazione di leggi e regolamenti, dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare. Ai sensi del Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 di recepimento della Direttiva europea 2019/1937, possono essere oggetto di segnalazione mediante il sistema whistleblowing anche: condotte illecite ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001; illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; tutela dell’ambiente, etc.); atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati in precedenza.
Qual è l’iter di gestione di una segnalazione?
La segnalazione viene gestita essenzialmente dal Responsabile del sistema interno della segnalazione (o suo delegato). È previsto il coinvolgimento di ulteriori funzioni aziendali solo se strettamente necessario e indispensabile per lo svolgimento delle analisi. In ogni caso è assicurata la riservatezza, la sicurezza e la protezione dei dati personali;
È possibile rimanere anonimi?
Sì, la segnalazione può essere anonima. Ad ogni modo, è sempre consigliato fornire le proprie informazioni di contatto per consentire, al fine di facilitare la gestione della segnalazione, al Responsabile del sistema interno di segnalazione di contattare il segnalante.
Il segnalante sarà informato dopo l’inserimento di una segnalazione?
Sì, dopo l’inserimento di una segnalazione il whistleblower verrà informato mediante il rilascio in procedura di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione e successivamente, entro un termine di tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza dell’avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, gli verrà comunicato l’esito della stessa. Inoltre, il segnalante ha la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione direttamente accedendo alla procedura.
Che protezione ha il segnalante dopo aver inviato una segnalazione?
La Società garantisce la confidenzialità delle informazioni ricevute e mantiene riservata l’identità del segnalante. Il segnalante non deve subire condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione.
Le tutele si applicano anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Sono previsti provvedimenti a carico del segnalante che effettua una segnalazione in malafede, ingiuriosa, calunniosa, diffamatoria, con dolo e/o colpa grave?
Sì, la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, con dolo e/o colpa grave abbia effettuato segnalazioni false, infondate e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato.