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NUOVE REGOLE EUROPEE DI DEFINIZIONE DI DEFAULT: CONOSCERLE PER AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO

Dal 1° Gennaio 2021 Ifir spa applica le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti (meglio conosciuto come “default”).

La nuova norma, stabilisce criteri e modalità più restringenti sulla classificazione a default rispetto a quelli finora utilizzati dagli intermediari italiani, con l’obiettivo di equilibrare gli approcci di applicazione della definizione di default e di individuazione delle condizioni di incerto adempimento tra le istituzioni finanziarie e le diverse giurisdizioni dei paesi dell’UE.

Le principale modifiche includono che le banche definiscano in automatico come inadempiente il cliente che presenta un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo:

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PER I PRIVATI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE*

superiore ai 100€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso Ifir spa

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PER LE IMPRESE

superiore ai 500€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso Ifir spa

Il calcolo tiene in considerazione le posizioni in essere verso Ifir spa.

Regolarizzato l’arretrato e passati almeno 90 giorni da tali regolarizzazioni senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza.
*Piccola e Media Impresa (PMI): titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione verso Ifir spa inferiore a 1 milione di Euro.

CEDENTE ANTICIPAZIONI PRO SOLVENDO E PRO SOLUTO FORMALE

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*Piccola e Media Impresa (PMI): titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione verso Ifir spa inferiore a 1 milione di Euro
1. Con pro soluto formale si intende il pro soluto con clausole di mitigazione del rischio.

DEBITORE CEDUTO IN PRO SOLUTO

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* Piccola e Media Impresa (PMI): titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione Ifir spa inferiore a 1 milione di Euro.
2.Con pro soluto effettivo si intende pro soluto senza clausole di mitigazione del rischio e gli acquisti a titolo definitivo (con derecognition IFRS compliant). Per esposizione si intende un debito a fronte di un credito approvato in pro soluto o acquistato a titolo definitivo.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE SEGUIRE LE NUOVE REGOLE DI DEFAULT

È fondamentale, quindi, per i cedenti rispettare la quota contrattualmente stabilita di anticipazione dei crediti e per i debitori onorare con puntualità le scadenze di pagamento dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a default che rileva anche ai fini della segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia.
A seguire le risposte alla domande più frequenti (FAQ) in merito alle nuove regole di Default.

1 - Se un cliente ha una esposizione in arretrato o sconfinamento da oltre 90 giorni per un importo inferiore alla soglia di rilevanza, deve essere classificato come inadempiente?

Se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il cliente non adempia alle sue obbligazioni, quest’ultimo non deve essere necessariamente classificato in default. Per l’automatica classificazione in default l’ammontare in arretrato/ sconfinato per più di 90 giorni consecutivi deve superare le soglie di materialità stabilite dalle normative europee. Lo sconfino, relativamente a uno o più finanziamenti in essere, deve essere superiore ad una soglia assoluta (pari a 500 euro per le Imprese e a 100 euro per i privati e le Piccole e Medie Imprese* e deve rappresentare al tempo stesso più dell’1% del totale delle esposizioni verso Ifir spa.

2 - Come si calcolano i giorni di arretrato?

I giorni di arretrato o sconfinamento, si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni al disopra delle soglie di materialità non sono stati – anche parzialmente – corrisposti. Nel caso in cui i pagamenti dovuti, come definiti nel contratto di credito, siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso, con ciò intendendo che il periodo oggetto di sospensione/rinegoziazione non viene considerato ai fini del predetto calcolo.

3 - Dopo quanto tempo la banca può considerare il cliente non più in stato di default?

Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il cliente in default. Durante tale periodo, la banca ne valuta il comportamento e la situazione finanziaria e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare il cliente in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultimo sia effettivo e permanente. Fa eccezione il caso di ristrutturazione onerosa (Distressed Restructuring), per cui il periodo è di dodici mesi anzichè tre.

4 - L’eventuale default su una singola esposizione comporta l’automatico default di tutte le esposizioni in essere del cliente nei confronti della stessa banca?

Si, se sono superate le soglie di materialità e l’arretrato/sconfinamento permane continuativamente per 90 giorni.

5 - Oltre al criterio in arretrato / sconfinamento, in quali altre situazioni può essere dichiarato il default del debitore?

Sebbene il cliente non abbia arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, potrebbe essere classificato in stato di default qualora la banca ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all’escussione di eventuali garanzie. La nuova normativa ha reso più stringenti le regole per la valutazione di tali eventi di default.

6 - Le nuove regole in materia di default si rivolgono solo alle banche o anche agli altri intermediari finanziari?

Le nuove regole in materia di default devono essere applicate non solo dalle banche, ma anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari, che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (es. società di leasing e factoring).

Riferimenti normativi:
EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013
EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017
Nota:
*Piccola e Media Impresa (PMI): titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione verso Ifir spa inferiore a 1 milione di Euro.